Associazione di promozione sociale

UPIF

UNIVERSITÀ POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

ART. 1

(Denominazione e sede)

 

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale ai sensi della L. n. 383/2000, denominata: UPIF – UNIVERSITÀ POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, con sede legale nel Comune di Verona in Loggia del Mangano - Corte Sgarzarie 8/P, CAP 37121.

  2. Il trasferimento della sede legale nell’ambito territoriale della Provincia di Verona non comporta modifica del presente statuto, ma il mero obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2

(Oggetto sociale e finalità)

 

  1. L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né di affiliazione sindacale; svolge attività di promozione e utilità sociale, per il conseguimento di finalità di carattere civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

  3. L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

  4. L’associazione intende perseguire, a beneficio degli anziani e degli adulti, configurando la propria attività all’interno delle Università della Terza Età, le seguenti finalità, scevre da qualsiasi interesse lucrativo:

 

  1. promuovere attività di istruzione e formazione attraverso corsi e seminari, dove gli anziani possano contribuire all’attività formativa mettendo a disposizione il loro patrimonio di esperienza e di memoria del passato;

  2. organizzare visite culturali volte a valorizzare la conoscenza dei beni ambientali, archeologici, artistici;

  3. istituire laboratori culturali, privilegiando forme di recupero della memoria storica, artigianale, culturale degli anziani anche in collaborazione con istituzioni affini;

  4. promuovere la solidarietà ed il dialogo fra le generazioni, organizzando incontri degli anziani con i giovani per favorire la trasmissione dei saperi e delle esperienze, sia nelle scuole sia nelle sedi dell’Università Popolare UPIF;

  5. migliorare la qualità della vita tramite iniziative di incontro, di dialogo, di aiuto;

  6. integrare nel gruppo associativo persone che vivono, per qualsiasi motivo, in condizioni di emarginazione.

 

ART. 3

(Soci)

 

  1. Sono ammessi all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. L’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

  3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 4

(Diritti ed obblighi dei soci)

 

  1. A tutti i soci sono riconosciuti i medesimi diritti e ne è garantita l’uguaglianza.

  2. I soci hanno diritto di eleggere i membri degli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività prestata.

  4. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  5. Essi svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

 

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Avverso la deliberazione di esclusione è consentito proporre reclamo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all’Assemblea, che deciderà a scrutinio segreto; rimane comunque salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

 

ART. 6

(Organi sociali)

 

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci;

  • Consiglio direttivo;

  • Presidente.

  1. Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono assunte, e assolte, a titolo gratuito.

 

ART. 7

(Assemblea)

 

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando il Consiglio direttivo all’unanimità lo ritenga necessario.

  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8

(Compiti dell’Assemblea)

 

L’Assemblea deve:

  • approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

  • fissare l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

  • eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;

  • deliberare su quant’altro demandatole dalla legge o dal presente statuto, o volontariamente sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9

(Validità delle Assemblee)

 

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega.

  2. Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascun socio.

  3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono di norma espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti persone fisiche e loro qualità, e negli altri casi in cui l’Assemblea ritenga opportuno il voto segreto.

  4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche al presente statuto con la presenza di almeno la metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

 

ART. 10

(Verbalizzazione)

 

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un socio che funge da segretario, appositamente nominato dal Presidente, e sottoscritto congiuntamente da entrambi.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

 

ART. 11

(Consiglio direttivo)

 

  1. Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti che rimangono in carica per tre esercizi.

  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

  4. I membri del Consiglio direttivo sono ri-eleggibili per un massimo di cinque mandati consecutivi.

 

ART. 12

(Presidente e legale rappresentanza)

 

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione; presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Può nominare un Vice Presidente che ne assuma le veci in caso di temporanea assenza o impedimento; può altresì revocarlo in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.

  2. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo tra i propri membri ed è ri-eleggibile per un massimo di cinque mandati consecutivi.

  3. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 6 L. n. 383/2000).

 

ART. 13

(Risorse economiche)

 

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. n. 383/2000.

2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

 

ART. 14

(Documenti di bilancio)

 

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. I documenti di bilancio sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

  3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

 

ART. 16

(Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare la L. n. 383/2000.