Associazione di promozione sociale
UPIF
UNIVERSITÀ POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ART. 1
(Denominazione e sede)
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È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale ai sensi della L. n. 383/2000, denominata: UPIF – UNIVERSITÀ POPOLARE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, con sede legale nel Comune di Verona in Loggia del Mangano - Corte Sgarzarie 8/P, CAP 37121.
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Il trasferimento della sede legale nell’ambito territoriale della Provincia di Verona non comporta modifica del presente statuto, ma il mero obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Oggetto sociale e finalità)
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L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né di affiliazione sindacale; svolge attività di promozione e utilità sociale, per il conseguimento di finalità di carattere civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
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I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
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L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
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L’associazione intende perseguire, a beneficio degli anziani e degli adulti, configurando la propria attività all’interno delle Università della Terza Età, le seguenti finalità, scevre da qualsiasi interesse lucrativo:
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promuovere attività di istruzione e formazione attraverso corsi e seminari, dove gli anziani possano contribuire all’attività formativa mettendo a disposizione il loro patrimonio di esperienza e di memoria del passato;
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organizzare visite culturali volte a valorizzare la conoscenza dei beni ambientali, archeologici, artistici;
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istituire laboratori culturali, privilegiando forme di recupero della memoria storica, artigianale, culturale degli anziani anche in collaborazione con istituzioni affini;
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promuovere la solidarietà ed il dialogo fra le generazioni, organizzando incontri degli anziani con i giovani per favorire la trasmissione dei saperi e delle esperienze, sia nelle scuole sia nelle sedi dell’Università Popolare UPIF;
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migliorare la qualità della vita tramite iniziative di incontro, di dialogo, di aiuto;
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integrare nel gruppo associativo persone che vivono, per qualsiasi motivo, in condizioni di emarginazione.
ART. 3
(Soci)
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Sono ammessi all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
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L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. L’eventuale diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.
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Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4
(Diritti ed obblighi dei soci)
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A tutti i soci sono riconosciuti i medesimi diritti e ne è garantita l’uguaglianza.
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I soci hanno diritto di eleggere i membri degli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
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Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell’attività prestata.
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I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
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Essi svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
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Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
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Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
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L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Avverso la deliberazione di esclusione è consentito proporre reclamo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all’Assemblea, che deciderà a scrutinio segreto; rimane comunque salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 6
(Organi sociali)
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Gli organi dell’associazione sono:
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Assemblea dei soci;
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Consiglio direttivo;
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Presidente.
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Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono assunte, e assolte, a titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
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L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
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È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
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L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, o quando il Consiglio direttivo all’unanimità lo ritenga necessario.
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L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
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approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
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fissare l’importo della quota sociale annuale;
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determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
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approvare l’eventuale regolamento interno;
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deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
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eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;
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deliberare su quant’altro demandatole dalla legge o dal presente statuto, o volontariamente sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità delle Assemblee)
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L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega.
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Non sono ammesse più di dieci deleghe per ciascun socio.
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Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono di norma espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti persone fisiche e loro qualità, e negli altri casi in cui l’Assemblea ritenga opportuno il voto segreto.
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L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche al presente statuto con la presenza di almeno la metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un socio che funge da segretario, appositamente nominato dal Presidente, e sottoscritto congiuntamente da entrambi.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.
ART. 11
(Consiglio direttivo)
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Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti che rimangono in carica per tre esercizi.
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Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
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Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
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I membri del Consiglio direttivo sono ri-eleggibili per un massimo di cinque mandati consecutivi.
ART. 12
(Presidente e legale rappresentanza)
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Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione; presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Può nominare un Vice Presidente che ne assuma le veci in caso di temporanea assenza o impedimento; può altresì revocarlo in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.
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Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo tra i propri membri ed è ri-eleggibile per un massimo di cinque mandati consecutivi.
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Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 6 L. n. 383/2000).
ART. 13
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. n. 383/2000.
2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.
ART. 14
(Documenti di bilancio)
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I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
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I documenti di bilancio sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
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Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia, in particolare la L. n. 383/2000.